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L

lampada. L’illuminazione delle chiese avveniva in antico mediante candele di cera d’api (piuttosto costose) poste sugli altari, e con lampade a olio che, essendo di gestione più economica, venivano impiegate per il resto della chiesa. Accanto al tabernacolo dell’eucaristia era obbligo mantenere permanentemente accesa una lampada, il cui olio doveva essere fornito dal rettore. Agli altari delle scuole erano le scuole stesse a procurare a loro spese le candele e le lampade.

legato. Istituto di diritto successorio consistente nell’attribuire a favore di un soggetto un bene dell’asse ereditario. Il legatario si distingue dall’erede perché questo è chiamato a subentrare totalmente o per una quota nei rapporti giuridici, attivi e passivi, del testatore, così da assicurarne la continuità giuridica e patrimoniale; il legatario è invece titolare e destinatario di una singola disposizione da parte del testatore. Nel diritto canonico si dice legato pio (o fondazione) un bene i cui redditi siano destinati in perpetuo a scopo di culto, con personalità giuridica propria, o semplicemente come parte aggregata ai patrimoni di determinati soggetti (confraternite, altari, cappellanie).

lira. La monetazione medievale prevedeva una base nella lira (detta lira imperiale, più tardi lira piccola), composta di 20 soldi, ognuno dei quali corrispondeva a 12 denari. A Brescia vigeva, all’epoca di cui tratta il volume, una moneta particolare, di valore leggermente superiore alla lira imperiale, che prendeva il nome latino di lira planet (planetorum o planetti), ma con la stessa suddivisione in soldi e denari.

livello: dal latino libellus ‘libretto, documento’. Contratto agrario mediante il quale un concedente conferiva l’usufrutto di un fondo a un concessionario (livellario) per un determinato periodo di tempo, sotto specifiche condizioni, con l’onere di una prestazione annua (canone). In Italia era la forma più diffusa di contratto agrario per le piccole proprietà; spesso, data la notevole differenza di classe sociale fra concedente e concessionario, il rapporto aveva natura benefica piuttosto che contrattuale. L’istituto si è poi confuso con l’enfiteusi. Vedi anche censo.

lunula, vedi ostensorio.

 

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a cura di T. Casanova

aggiorn. 11/01/2012

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