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heremita,
vedi
eremita.
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homines,
vedi
comune et homines.
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I |
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indizione.
Computo cronologico basato su un ciclo di 15 anni, in cui gli
anni vengono numerati progressivamente come
indizione prima, seconda,
terza, ecc. fino alla quindicesima,
per poi ricominciare dalla prima. La
sua imposizione ufficiale risale, per ragioni fiscali, a Costantino nel 313
d.C., e il sistema perdura negli atti notarili fino al secolo XVII.
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indulgenza.
Secondo il vecchio diritto canonico, è
«la remissione dinanzi a
Dio della pena temporale dovuta per i peccati, già perdonati riguardo alla
colpa, che l’autorità ecclesiastica concede dal tesoro della chiesa a modo di
assoluzione per i vivi e a modo di suffragio per i defunti». L’indulgenza è
concessa dal papa, ma anche, individualmente o collettivamente, da cardinali o
vescovi, nell’ambito della rispettiva giurisdizione. È detta plenaria o parziale a
seconda che rimetta per intero o in parte la pena temporale, e può essere
concessa a persone singole o gruppi (personale),
oppure è annessa all’uso di particolari oggetti sacri, tipo medaglie e corone (reale),
o ancora conseguire alla visita di un determinato luogo sacro (locale).
Era di norma associata in passato a specifiche pratiche religiose o di pietà,
variabili a seconda dell’epoca e delle circostanze in cui l’indulgenza era stata
concessa: recitare particolari preghiere; pregare per i defunti nei cimiteri;
visitare certe sacre immagini o reliquie; ascoltare prediche; accompagnare il
Santissimo Sacramento ai malati o nel Corpus Domini; assistere alla consacrazione di una chiesa, alla
celebrazione di patroni o di anniversari; visitare certe chiese, altari,
cappelle, santuari; partecipare alle devozioni di confraternite; ma anche
collaborare, soprattutto finanziariamente, ad attività caritative o di pubblica
utilità, sia religiosa che civile. Essendo la concessione di indulgenze
strettamente connessa con il versamento di un’elemosina, non si contarono in
passato gli abusi anche gravi, che contribuirono a determinare, nel primo ‘500,
lo scoppio dello scisma luterano. Fu soltanto il concilio di Trento che abolì
d’autorità qualunque forma di questua in rapporto alle indulgenze.
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in minoribus,
vedi
chierico.
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interdetto.
Nel diritto canonico è la pena che priva i fedeli dei sacri riti
e li rende inabili all’esercizio di alcuni diritti spirituali, senza escluderli
dalla comunione con la chiesa. Può essere
personale, se lanciato contro un singolo fedele;
locale, se colpisce una diocesi, una collettività, una parrocchia. L’interdetto
locale vieta ogni ufficiatura divina e ogni rito sacro, compresa
l’amministrazione dei sacramenti (con eccezione per i moribondi). Già in uso fin
dal sec. VI, ha svolto nel tempo la funzione di riportare all’obbedienza della
chiesa intere comunità ribelli.
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item:
lat. ‘inoltre, poi’. È utilizzato di solito (quasi sempre
abbreviato nella forma ‘It.’ o ‘Itē.’)
nelle elencazioni, per indicare le varie voci successive alla prima. Lo si trova
anche nelle registrazioni di entrate-uscite, per distinguere le diverse causali
di pagamento o le successive voci di entrata.
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ius patronatus,
vedi
giuspatronato.
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iuxta placitum: ‘a piacere, a discrezione’.
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iuxta: ‘secondo, presso, vicino’.
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