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H

heremita, vedi eremita.

homines, vedi comune et homines.

 

I

indizione. Computo cronologico basato su un ciclo di 15 anni, in cui gli anni vengono numerati progressivamente come indizione prima, seconda, terza, ecc. fino alla quindicesima, per poi ricominciare dalla prima. La sua imposizione ufficiale risale, per ragioni fiscali, a Costantino nel 313 d.C., e il sistema perdura negli atti notarili fino al secolo XVII.

indulgenza. Secondo il vecchio diritto canonico, è «la remissione dinanzi a Dio della pena temporale dovuta per i peccati, già perdonati riguardo alla colpa, che l’autorità ecclesiastica concede dal tesoro della chiesa a modo di assoluzione per i vivi e a modo di suffragio per i defunti». L’indulgenza è concessa dal papa, ma anche, individualmente o collettivamente, da cardinali o vescovi, nell’ambito della rispettiva giurisdizione. È detta plenaria o parziale a seconda che rimetta per intero o in parte la pena temporale, e può essere concessa a persone singole o gruppi (personale), oppure è annessa all’uso di particolari oggetti sacri, tipo medaglie e corone (reale), o ancora conseguire alla visita di un determinato luogo sacro (locale). Era di norma associata in passato a specifiche pratiche religiose o di pietà, variabili a seconda dell’epoca e delle circostanze in cui l’indulgenza era stata concessa: recitare particolari preghiere; pregare per i defunti nei cimiteri; visitare certe sacre immagini o reliquie; ascoltare prediche; accompagnare il Santissimo Sacramento ai malati o nel Corpus Domini; assistere alla consacrazione di una chiesa, alla celebrazione di patroni o di anniversari; visitare certe chiese, altari, cappelle, santuari; partecipare alle devozioni di confraternite; ma anche collaborare, soprattutto finanziariamente, ad attività caritative o di pubblica utilità, sia religiosa che civile. Essendo la concessione di indulgenze strettamente connessa con il versamento di un’elemosina, non si contarono in passato gli abusi anche gravi, che contribuirono a determinare, nel primo ‘500, lo scoppio dello scisma luterano. Fu soltanto il concilio di Trento che abolì d’autorità qualunque forma di questua in rapporto alle indulgenze.

in minoribus, vedi chierico.

interdetto. Nel diritto canonico è la pena che priva i fedeli dei sacri riti e li rende inabili all’esercizio di alcuni diritti spirituali, senza escluderli dalla comunione con la chiesa. Può essere personale, se lanciato contro un singolo fedele; locale, se colpisce una diocesi, una collettività, una parrocchia. L’interdetto locale vieta ogni ufficiatura divina e ogni rito sacro, compresa l’amministrazione dei sacramenti (con eccezione per i moribondi). Già in uso fin dal sec. VI, ha svolto nel tempo la funzione di riportare all’obbedienza della chiesa intere comunità ribelli.

item: lat. ‘inoltre, poi’. È utilizzato di solito (quasi sempre abbreviato nella forma ‘It.’ o ‘Itē.’) nelle elencazioni, per indicare le varie voci successive alla prima. Lo si trova anche nelle registrazioni di entrate-uscite, per distinguere le diverse causali di pagamento o le successive voci di entrata.

ius patronatus, vedi giuspatronato.

iuxta placitum: ‘a piacere, a discrezione’.

iuxta: ‘secondo, presso, vicino’.

 

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a cura di T. Casanova

aggiorn. 11/01/2012

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