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Come
s’è visto, Cadignano, nonostante la ridiscussione radicale della sua storia
più antica cui siamo stati costretti nei capitoli iniziali, riesce ugualmente
ad annoverare una cospicua lista di testimonianze di qualità, che farebbero
gola a borgate più rinomate e pretenziose.
Eppure,
il momento culmine della parabola evolutiva del nostro territorio non può che
essere individuato negli ultimi decenni del secolo XV, già di per sé non
povero di documentazioni archivistiche. L’evento che segnò la storia del
paese per i secoli a seguire fin quasi alle soglie dei nostri giorni è
senz’altro l’annessione del beneficio parrocchiale alla mensa capitolare del
duomo di Brescia, avvenuta per effetto della celebre bolla (ossia decreto
ufficiale in forma di lettera) del papa Innocenzo VIII, data da Roma il 12
maggio 1489.
Ma a
questo proposito occorre dedicare alcune righe e un po’ d’attenzione
all’istituzione capitolare, prima di affrontare espressamente il testo del
documento pontificio ed interpretare i significati e gli effetti che esso ebbe
sul piano storico e giuridico, ma anche economico e soprattutto civile e
religioso nella vita di Cadignano dalla fine del ‘400 a tutto il ‘700 e
oltre.
La
canonica del duomo
Partiremo
da lontano, ma è un percorso indispensabile per comprendere il senso degli
eventi che portarono Cadignano alle dipendenze dirette di una delle più antiche
e solenni istituzioni della chiesa bresciana.
La
chiesa nei primi secoli della sua diffusione nelle nostre terre, come pure
altrove, si organizzò come entità cittadina, ordinata secondo una precisa
struttura: aveva la sua guida nel vescovo, successore degli apostoli, che si
circondava di un clero diversificato a seconda delle mansioni e delle necessità
cui la comunità cristiana doveva far fronte. I presbiteri (i sacerdoti) erano i
suoi primi collaboratori nella celebrazione dei sacramenti e nella predicazione;
i diaconi provvedevano al servizio della liturgia, ma anche alla gestione delle
opere di assistenza e di carità nella città e nei dintorni; così i
suddiaconi, gli accoliti, e tutta la serie articolata e complessa di chierici
gerarchicamente ordinati.
Nel
corso del tempo la chiesa uscì dalla cerchia delle mura cittadine e cominciò,
dapprima timidamente poi sempre più decisa, a diffondere il verbo cristiano
nelle campagne; ma il suo fulcro rimaneva sempre il vescovo con i suoi
coadiutori, cui tutti i cristiani della diocesi facevano riferimento per ogni
necessità di tipo spirituale ed anche materiale. Quando, poi, l’autorità
dello stato, o ciò che di essa rimaneva, abdicò definitivamente al proprio
ruolo di responsabilità nel consesso civile, la chiesa si addossò anche questo
carico, e il clero cittadino, che già cooperava con il vescovo nell’attività
pastorale, divenne un utile strumento per l’amministrazione civile e politica
della comunità, ormai tutta cristiana.
Non
esistevano ancora le parrocchie, nemmeno all’interno delle città più
popolose, poiché l’intera l’assemblea cristiana faceva capo unicamente al
vescovo: dunque il clero urbano poteva risiedere in un unico ambiente, attorno
al proprio pastore, conducendo vita comune nella preghiera e nelle opere
assistenziali e amministrative. Sacerdoti e diaconi godevano in principio comunitariamente i proventi delle offerte occasionali dei fedeli; in seguito,
però, l’ampliamento delle attività comportò un aumento del personale, e
conseguentemente la necessità di stabilizzare le entrate per il mantenimento
delle numerose comunità clericali, mediante rendite di capitali e di beni
fondiari sempre più vasti e ricchi, donati da benefattori di ogni ceto e di
ogni appartenenza sociale. Questi proventi erano equamente ripartiti in quattro
direzioni: il mantenimento del vescovo e della sua curia (l’ufficio
amministrativo); il sostentamento del clero cittadino e l’organizzazione della
sua vita comune; le necessità del culto e la costruzione di chiese; le opere di
carità.
Quando
il sistema organizzativo raggiunse una certa stabilità, il clero urbano si
ritagliò una sua autonomia rispetto alla curia vescovile, pur continuando,
almeno per qualche tempo, nell’osservanza della vita comune; i suoi cespiti di
reddito, però, furono separati da quelli destinati alle altre finalità, e si
costituì un organismo compatto con una fisionomia abbastanza precisa. In ogni
città vescovile un gruppo di ecclesiastici secolari: sacerdoti, diaconi,
suddiaconi e semplici chierici, officiavano la chiesa cattedrale e le altre
cappelle entro la cerchia delle mura, risiedevano in una casa comune più o meno
come in un monastero, si mantenevano con le rendite di estesi possedimenti
terrieri, che venivano suddivise tra i vari membri a seconda delle mansioni e
delle cariche rivestite. L’uso di leggere durante le assemblee comunitarie
alcuni versetti biblici chiamati capitula,
fece attribuire il titolo di “capitolo” al gruppo di chierici, i quali,
poiché erano tenuti a seguire alcune regole di vita, simili a quelle
monastiche, chiamate canones, si definivano “canonici”. “Mensa” era il nome latino che si dava alle rendite fondiarie,
destinate in origine al vitto ed alle spese vive della comunità. In un secondo
tempo questo cespite venne suddiviso in due parti: una destinata all’uso
comunitario fu definita “mensa comune”; l’altra, ripartita equamente in un
numero fisso di porzioni, una per ciascun canonico, era la “mensa canonicale”,
sulla quale gravavano anche alcune spese ordinarie e straordinarie relative da
un lato alla amministrazione dei patrimoni terrieri e dall’altro ai servizi
liturgici della cattedrale.
Quotidianamente
i canonici erano tenuti alla celebrazione della preghiera corale in canto ed
alla messa capitolare, insieme con i beneficiati minori di vario grado,
denominati mansionari o cappellani o chierici di sacrestia, secondo le
rispettive funzioni. Per le maggiori solennità, si disponeva di un gruppo di
cantori professionisti, che sapessero reggere l’incombenza delle esecuzioni
complicate e raffinatissime della tradizione liturgica e della musica
contemporanea: inizialmente questi cantori erano reclutati tra i chierici stessi
a servizio del capitolo, ma col progredire della tecnica polifonica quattro e
cinquecentesca si dovette sempre più appoggiarsi a veri e propri
professionisti. Questi valenti artisti, assunti con regolare contratto e
opportunamente stipendiati, costituivano la base della cosiddetta “cappella
musicale” della cattedrale (oggi si direbbe il coro stabile), articolata di
solito nei principali registri di voce: basso (o, come dicevano allora, contrabasso),
tenore, alto (o anche contralto).
La
mentalità del tempo, del resto, non concepiva in alcun modo l’eventualità di
impiegare figure femminili nell’ambito dei riti religiosi: dunque le parti
acute dell’intreccio polifonico si consentiva potessero essere eseguite solo
dalle voci bianche dei bambini: ciò comportava la necessità ulteriore di
coltivare con cura un nutrito gruppo di piccoli cantori (i pueri,
che significa appunto bambini), i quali raggiungevano spesso un livello di
pratica poco meno che professionale reggendo perfettamente il paragone con i
colleghi adulti. Ecco perché il capitolo si doveva preoccupare ancora di
mantenere una scuola regolare dove i piccoli chierici potessero essere
adeguatamente istruiti nella teoria musicale e nella pratica del canto piano (il
cosiddetto “gregoriano”) e polifonico, oltre che nelle materie più consuete
della tradizione ecclesiastica, come il latino e il catechismo biblico. La
scuola capitolare, in questo modo, offriva la possibilità di avvicendare
facilmente le voci che con l’adolescenza si modificavano, mentre preparava
ogni anno nuovi chierici di discreta cultura e di sicura fedeltà per i posti
del servizio in cattedrale che di volta in volta si rendevano vacanti.
Ma tutto ciò aveva,
naturalmente, un prezzo; e tanto più per il fatto che, con l’andare del tempo e
le concussioni degli arroganti canonici, la disponibilità finanziaria capitolare
si veniva assottigliando a vista d’occhio, al punto che fu messa a repentaglio
l’esistenza stessa di un servizio liturgico dignitoso, di una cappella corale e
di una scuola della cattedrale.
In
questo incerto frangente il capitolo risvegliò la sua antica austera dignità e
si diede cura di porre argine alla dissipazione del denaro comune nei rivoli dei
privati interessi: il risultato fu la nota annessione del beneficio di Cadignano
alla mensa capitolare.
La
“bolla di Cadignano” (1489)
Quasi
nulla è possibile affermare sulle condizioni della chiesa di Cadignano fino al
momento in cui fu accolta sotto la protezione dei canonici del duomo; sappiamo
solo puntualizzare in negativo che essa non appare di pertinenza del capitolo
fino al 1489, la data del documento di Innocenzo VIII: non compare, in effetti,
nel catalogo delle chiese e cappelle di giurisdizione capitolare che Guerrini
ricostruisce sulla base delle bolle dei pontefici Eugenio III (9 settembre
1148), Adriano IV (27 giugno 1159), Alessandro III (10 agosto 1175) e Urbano III
(10 dicembre 1186), ripreso da un elenco precedente riconducibile ad una perduta
bolla di Onorio II (1125-1130).
Escludendo
la fulminea comparsa del «presbitero Antonio, presbitero ecclesie de Cathegnano» del 1284,
la prima menzione della nostra parrocchia, come già rilevava Bonaglia,
appartiene al cosiddetto catalogo capitolare del 1410-1412, pubblicato da
Guerrini su estratti settecenteschi.
Neppure esso fa, però, allusione ad una giurisdizione del capitolo su
Cadignano, limitandosi a rilevare l’entità fiscale del beneficio e dei
chiericati annessi.
Nel
capitolo relativo alla “Squadra de Quinzano”, una circoscrizione amministrativa civile come
molte ne esistevano nel contado, dopo San Zenone di Scarpizzolo e avanti alla
pieve di Dello, si legge:
Ecclesia
Sanctorum Nazarii et Celsi de Cadegnano, valoris librarum XXXII. Duo
clericalia beneficia valoris librarum I soldorum XII pro quolibet.
Dunque
la chiesa dei Santi Nazaro e Celso di Cadignano è estimata per la rendita di 32
lire; vi sono poi annessi due benefici clericali che ammontano ad 1 lira e 12
soldi ciascuno. Si tratta presumibilmente del valore fiscale dei benefici, ossia
dell’entità delle imposte che dovevano versarsi alla camera fiscale
pontificia: proporzionali alle quote estimate dovevano essere i rendimenti
effettivi, che tuttavia non conosciamo in via diretta fino al momento della
unione con la mensa capitolare.
L’atto
pontificio è tutt’altro che inedito, poiché fu reso noto da Guerrini, sotto
il titolo: “Cadignano - Bolla di Innocenzo VIII che unisce il beneficio
parrocchiale alla Mensa comune
del Capitolo della Cattedrale per i tre Maestri di Grammatica, di Musica e di
Organo”, in margine alla ampia e saccheggiatissima trascrizione della visita
pastorale che il vescovo Domenico Bollani compì tra il 1565 e il 1566 a tutta la
diocesi bresciana. Il testo estenuante e infarcito di formulario giuridico a dir
poco astruso per le nostre orecchie di moderni, è riportato dal trascrittore al
10 novembre del 1489,
che è data manifestamente errata, giacché le copie che ne sopravvivono non
lasciano dubbio che dati al “quarto Idus
maij”, ossia al 12 maggio. Ma poco importa.
Il
vero rilievo del documento, oltre al merito stesso del suo dettato, consiste
nelle informazioni preziose che fornisce sulle condizioni del capitolo in quei
frangenti di fine secolo e sulle preoccupazioni amministrative e culturali che
spinsero i canonici ad un passo non facile come quello dell’annessione di
Cadignano. Certo il senso della vicenda va indagato, quasi scavato di tra le
sabbie dei formulari sovrabbondanti, in poche sparse parole, decantate dal
vocabolario della aulica diplomazia curiale: il risultato è, se non altro,
convincente.
Faticosissima
selva di ordini e improperi, e tanto più nel testo latino, che pure abbiamo
tentato un po’ arbitrariamente di semplificare: tipico atteggiamento di
un’età di transizione, che cerca nello straripare delle parole quello che
manca all’effettiva capacità di direzione e di controllo del potere religioso
o politico. Eppure, con opportuna dose di pazienza, si possono davvero
ritagliare notizie di significativa qualità sulle condizioni del capitolo, e in
parte anche del beneficio parrocchiale che a noi preme maggiormente di svelare:
quello di Cadignano.
Al di
là delle sonore dichiarazione di principio sulla cura che la santa sede deve
avere per la decenza e l’assiduità del culto nella diverse chiese della
cristianità, i tratti dell’antica e nobile istituzione capitolare bresciana,
così come si delinea tra le righe, mostrano un azzeramento pressoché totale
nell’ambito dei dipendenti, che avrebbe dovuto articolarsi in tre settori,
secondo l’ordine della gerarchia interna. Mansionari e cappellani erano
titolari rispettivamente delle mansionarìe e delle cappellanìe, ossia di
benefici sacerdotali perpetui: si trattava di rendite di varia origine ed
entità, costituite da antichi testatori ecclesiastici o laici che avevano
impegnato parte dei loro beni ereditari per il mantenimento di sacerdoti che
celebrassero per sempre messe a suffragio dell’anima loro e dei familiari; la
qualifica di beneficio perpetuo indicava che il conferimento della titolarità da
parte del capitolo avveniva a tempo indeterminato, di solito fino alla morte del
titolare o alla spontanea rinuncia del servizio e della rispettiva rendita.
Ultimissimo grado della gerarchia capitolare era costituito dai
«clerici
benefiati qui [...] divinis
deserviant officiis», ossia i chierici beneficiati che fungono da
inservienti per le sacre liturgie: i servi di chiesa, insomma, che dovevano
comunque essere tutti introdotti nel clero almeno al livello degli ordini
minori, che un tempo erano numerosi: ostiario, lettore, esorcista, accolito,
suddiacono.
I
canonici, che per parte loro occupavano la zona superiore della gerarchia
capitolare, godendo le prebende più redditizie e rivestendo di norma gli ordini
maggiori di diacono o presbitero, ma spesso anche di vescovo, avrebbero dovuto
essere in numero di 19 e tutti residenti, vale a dire con l’obbligo di abitare
nella casa canonicale, o quanto meno dentro le mura cittadine, per presenziare
ogni giorno all’ufficio divino ed alla messa capitolare; erano in realtà
gravemente assenteisti, anche se è ad essi, o forse ai dignitari responsabili,
che si attribuisce l’iniziativa della petizione al pontefice, da cui parte
l’intera vicenda.
Non
siamo del tutto all’oscuro della vicenda che precedette l’atto pontificio,
poiché alcune carte civiche ci presentano, il 31 marzo 1489, una pubblica
assemblea in cui il preposito del duomo don Silvestro del Monte, portavoce dei
canonici, esponeva al consiglio civico un programma di riforma della mensa
capitolare espresso in questi termini:
a) erigere una nuova mensa, con le
cui rendite sovvenzionare «organista
vnus optimus qui pulsare habeat organa ipsius ecclesie Maioris» [un ottimo
organista che debba suonare l’organo della chiesa cattedrale]; inoltre «vnus cantor excellens qui canere et docere habeat clericos et alios ad
Diuini cultus ornatum in predicta ecclesia» [un cantore professionista che
debba cantare ed insegnare canto ai chierici e agli altri inservienti nella
suddetta chiesa]; infine “vnus Gramatice
professor qui docere habeat XII clericos” (un professore di latino che
debba far lezione a 12 chierici);
b) quale fondamento di tale mensa,
disporre del «Beneficium
Sancti Syrij super mercato nouo» [beneficio di San Siro sul Mercato Nuovo],
vacante per la morte del titolare don Filippo de
Schilinis e spettante per diritto di collazione al capitolo stesso, anche se
fraudolentemente attribuito dal vescovo d’allora ad uno straniero.
L’assottigliamento
pauroso in cui erano precipitate le rendite capitolari consigliava le autorità
per un verso a non forzare il gravame sulle entrate consuete e tradizionali
dell’ente ecclesiastico, per l’altro a ricercare con acume da ragionieri
fonti di reddito sicure ed alternative, che salvassero la violata dignità del
culto in duomo e insieme l’ombrosa gelosia del privilegio economico della
aristocrazia canonicale. La situazione si presentò da sola, o piuttosto fu
lungamente studiata a tavolino, come mostrerebbero alcune carte coeve da cui si
desume una insistente vertenza che oppose i superiori del capitolo ad un potente
e avido prelato bresciano del tempo, il canonico, poi vescovo di Lesina in
Dalmazia, Bernardino Faba, che non voleva mollare i piccoli e grandi privilegi
di cui si era impadronito e che utilizzava come efficace strumento di
clientelismo; ma non è questo il luogo per diffonderci sul merito della
questione.
Ci
limitiamo alle osservazioni strettamente inerenti al nostro assunto. Due
canonici in carica, oltre alle loro legittime prebende capitolari, godevano i
benefici di due diverse chiese della diocesi bresciana: don Abramino de
Bressanis
era rettore della chiesa parrocchiale dei Santi Nazaro e Celso di Cadignano; il
confratello don Francesco de Franciis
da Orzinuovi possedeva invece la titolarità della piccola chiesa di San Siro in Mercato
Novo a Brescia. La chiesa, non più esistente dal principio del secolo
scorso, sorgeva sul fronte meridionale della piazza di Brescia oggi intitolata a
Tebaldo Brusato. Documentata verso la metà del XII secolo, era già a quel
tempo di proprietà del capitolo, assieme ad alcune case di abitazione che
sorgevano dietro di essa, le quali, grazie agli affitti, garantivano alla
canonica la piccola entrata di 24 fiorini d’oro rilevata dalla bolla.
Con
un atto conforme al diritto ecclesiastico, per il tramite del loro procuratore
legale don Pietro de Leonibus, anch’egli canonico bresciano, i due prelati
rinunciavano spontaneamente al godimento dei rispettivi benefici nelle mani del
pontefice in persona, il quale in questo modo poteva disporne a sua discrezione.
L’atto, per noi oggi abbastanza incomprensibile, era fondamentale poiché
almeno il beneficio di San Nazaro era di collazione dell’ordinario diocesano,
cioè in condizioni normali sarebbe dovuto spettare al vescovo di Brescia e non
al papa attribuirne il godimento in caso di vacanza del titolare; ma
probabilmente il vescovo dell’epoca non aveva alcuna intenzione di
acconsentire all’unione auspicata dal collegio capitolare, il quale ricorse
così, con un espediente perfettamente legittimo, all’autorità suprema.
Tra
le farraginosità del dettato curiale si riescono a distinguere anche le precise
condizioni giuridiche e i dati dell’estimo patrimoniale dei due benefici: la
piccola chiesa di San Siro era di collazione capitolare e priva di obblighi di
cura d’anime, dunque era una semplice cappella del capitolo e non una
parrocchia, a differenza di San Nazaro di Cadignano, che anzi in quasi tutto il
documento è chiamata parochialis senz’altro. Un dato, questo, essenziale per noi, in
quanto ci garantisce che a quell’epoca la chiesa cadignanese godeva, e forse
non da poco, della parrocchialità, cioè dell’autonomia dalla sua pieve matrice:
con Guerrini
possiamo consentire nell’ipotesi, pur non attestata da documenti, che
all’origine Cadignano dipendesse dalla pieve di Oriano; non si può
altrettanto condividere l’affermazione che la sua indipendenza conseguisse
all’annessione alla mensa del capitolo, vista la perentorietà con cui
l’autorità pontificia riconosce l’identità parrocchiale della chiesa cadignanese, se non altro dal momento in cui ne ebbe titolo il canonico Abramino
de Bressanis, che in quell’atto vi rinunciava.
Al
modesto valore patrimoniale di San Siro in città, valutata tradizionalmente 24
fiorini d’oro de camera, facevano
riscontro i 170 fiorini della rendita di Cadignano; non è invece del tutto
chiaro a cosa alluda l’altro valore di 280 fiorini «mense
predictorum aliorum eidem mense annexorum» [della mensa dei predetti altri
annessi alla mensa medesima]: forse rappresentava la rendita complessiva della
mensa canonicale prima dell’annessione dei due ulteriori benefici.
La
scarsa entrata di San Siro al Mercato Novo era forse la controprova di una semplice volontà di
ripristinare antichi diritti usurpati al capitolo da esponenti della borghesia
arrivista e rampante dell’ultimo ‘400, ma i 170 fiorini censiti per
Cadignano avevano uno scopo degnissimo e mirato: provvedere al meglio ai bisogni
immediati del capitolo e dei canonici e far sì che essi ottemperassero «plus
solito» al dovere di residenza. Certamente; ma il punto scottante era un
altro: che i canonici procurassero di assumere (habere)
per la chiesa cattedrale alcuni chierici, e in particolare tre professionisti (magistros):
uno esperto di musica corale (in cantu),
uno di lettere latine (in gramatica,
che è vocabolo specifico per indicare l’insegnamento della lingua e
letteratura latina nella scuola elementare), ed un organista (organistam),
i quali partecipino insieme ai canonici alle officiature divine e possano
istruire i chierici del duomo; i canonici, per parte loro, si impegnassero a
compensarli a titolo di stipendio fisso («de
alicuius subuentionis auxilio providere») con parte delle rendite delle
due chiese. Naturalmente il tutto a lode e gloria della chiesa maggiore
bresciana e della santa chiesa universale.
Così,
dunque, l’autorità apostolica sanciva l’unione del beneficio della chiesa
parrocchiale dei Santi Nazaro e Celso di Cadignano alla mensa capitolare del duomo
di Brescia, che prendeva la parrocchia sotto tutela, con l’obbligo di
stipendiarvi permanentemente un sacerdote qualificato che officiasse la chiesa,
amministrasse i sacramenti ed esercitasse la cura d’anime dei parrocchiani del
posto in qualità di cappellano vicario del capitolo e rettore della chiesa. Ciò
è documentato dai registri capitolari a partire almeno dal 1499, con un ritardo
che, se non è del tutto imputabile allo smarrimento dei registri precedenti,
dovrebbe attribuirsi alla vertenza giudiziaria che colpì i canonici in seguito
alla bolla di Innocenzo VIII, da parte del canonico Faba, il quale ostinatamente
protestava il suo diritto sul beneficio di San Siro.
La
questione si dovette risolvere negli ultimi anni del secolo; e della chiesetta
cittadina, in effetti, non si parla più: tant’è che la bolla del 1489 nei
documenti successivi verrà denominata sempre e solo la “bolla di
Cadignano”, tout cour.
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