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1489 maggio 12

Bolla di Innocenzo VIII per l’unione del beneficio parrocchiale dei SS. Nazaro e Celso di Cadignano alla Mensa canonicale del Capitolo di Brescia.  [pdf]

 

Cadignano

 

L’annessione al Capitolo del duomo

 

di Tommaso Casanova

 

da CASANOVA, Tommaso, 1995, Cadignano. Saggi di ricerca per ricostruire una storia,
(‘Quaderni verolesi’, n. 3), Verolanuova, Comune di Verolanuova, pp. 48-59
.

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Come s’è visto, Cadignano, nonostante la ridiscussione radicale della sua storia più antica cui siamo stati costretti nei capitoli iniziali, riesce ugualmente ad annoverare una cospicua lista di testimonianze di qualità, che farebbero gola a borgate più rinomate e pretenziose.

     Eppure, il momento culmine della parabola evolutiva del nostro territorio non può che essere individuato negli ultimi decenni del secolo XV, già di per sé non povero di documentazioni archivistiche. L’evento che segnò la storia del paese per i secoli a seguire fin quasi alle soglie dei nostri giorni è senz’altro l’annessione del beneficio parrocchiale alla mensa capitolare del duomo di Brescia, avvenuta per effetto della celebre bolla (ossia decreto ufficiale in forma di lettera) del papa Innocenzo VIII, data da Roma il 12 maggio 1489.

     Ma a questo proposito occorre dedicare alcune righe e un po’ d’attenzione all’istituzione capitolare, prima di affrontare espressamente il testo del documento pontificio ed interpretare i significati e gli effetti che esso ebbe sul piano storico e giuridico, ma anche economico e soprattutto civile e religioso nella vita di Cadignano dalla fine del ‘400 a tutto il ‘700 e oltre.

 

La canonica del duomo

Partiremo da lontano, ma è un percorso indispensabile per comprendere il senso degli eventi che portarono Cadignano alle dipendenze dirette di una delle più antiche e solenni istituzioni della chiesa bresciana.

     La chiesa nei primi secoli della sua diffusione nelle nostre terre, come pure altrove, si organizzò come entità cittadina, ordinata secondo una precisa struttura: aveva la sua guida nel vescovo, successore degli apostoli, che si circondava di un clero diversificato a seconda delle mansioni e delle necessità cui la comunità cristiana doveva far fronte. I presbiteri (i sacerdoti) erano i suoi primi collaboratori nella celebrazione dei sacramenti e nella predicazione; i diaconi provvedevano al servizio della liturgia, ma anche alla gestione delle opere di assistenza e di carità nella città e nei dintorni; così i suddiaconi, gli accoliti, e tutta la serie articolata e complessa di chierici gerarchicamente ordinati.

     Nel corso del tempo la chiesa uscì dalla cerchia delle mura cittadine e cominciò, dapprima timidamente poi sempre più decisa, a diffondere il verbo cristiano nelle campagne; ma il suo fulcro rimaneva sempre il vescovo con i suoi coadiutori, cui tutti i cristiani della diocesi facevano riferimento per ogni necessità di tipo spirituale ed anche materiale. Quando, poi, l’autorità dello stato, o ciò che di essa rimaneva, abdicò definitivamente al proprio ruolo di responsabilità nel consesso civile, la chiesa si addossò anche questo carico, e il clero cittadino, che già cooperava con il vescovo nell’attività pastorale, divenne un utile strumento per l’amministrazione civile e politica della comunità, ormai tutta cristiana.

     Non esistevano ancora le parrocchie, nemmeno all’interno delle città più popolose, poiché l’intera l’assemblea cristiana faceva capo unicamente al vescovo: dunque il clero urbano poteva risiedere in un unico ambiente, attorno al proprio pastore, conducendo vita comune nella preghiera e nelle opere assistenziali e amministrative. Sacerdoti e diaconi godevano in principio comunitariamente i proventi delle offerte occasionali dei fedeli; in seguito, però, l’ampliamento delle attività comportò un aumento del personale, e conseguentemente la necessità di stabilizzare le entrate per il mantenimento delle numerose comunità clericali, mediante rendite di capitali e di beni fondiari sempre più vasti e ricchi, donati da benefattori di ogni ceto e di ogni appartenenza sociale. Questi proventi erano equamente ripartiti in quattro direzioni: il mantenimento del vescovo e della sua curia (l’ufficio amministrativo); il sostentamento del clero cittadino e l’organizzazione della sua vita comune; le necessità del culto e la costruzione di chiese; le opere di carità.

     Quando il sistema organizzativo raggiunse una certa stabilità, il clero urbano si ritagliò una sua autonomia rispetto alla curia vescovile, pur continuando, almeno per qualche tempo, nell’osservanza della vita comune; i suoi cespiti di reddito, però, furono separati da quelli destinati alle altre finalità, e si costituì un organismo compatto con una fisionomia abbastanza precisa. In ogni città vescovile un gruppo di ecclesiastici secolari: sacerdoti, diaconi, suddiaconi e semplici chierici, officiavano la chiesa cattedrale e le altre cappelle entro la cerchia delle mura, risiedevano in una casa comune più o meno come in un monastero, si mantenevano con le rendite di estesi possedimenti terrieri, che venivano suddivise tra i vari membri a seconda delle mansioni e delle cariche rivestite. L’uso di leggere durante le assemblee comunitarie alcuni versetti biblici chiamati capitula, fece attribuire il titolo di “capitolo” al gruppo di chierici, i quali, poiché erano tenuti a seguire alcune regole di vita, simili a quelle monastiche, chiamate canones, si definivano “canonici”. “Mensa” era il nome latino che si dava alle rendite fondiarie, destinate in origine al vitto ed alle spese vive della comunità. In un secondo tempo questo cespite venne suddiviso in due parti: una destinata all’uso comunitario fu definita “mensa comune”; l’altra, ripartita equamente in un numero fisso di porzioni, una per ciascun canonico, era la “mensa canonicale”, sulla quale gravavano anche alcune spese ordinarie e straordinarie relative da un lato alla amministrazione dei patrimoni terrieri e dall’altro ai servizi liturgici della cattedrale.

     Quotidianamente i canonici erano tenuti alla celebrazione della preghiera corale in canto ed alla messa capitolare, insieme con i beneficiati minori di vario grado, denominati mansionari o cappellani o chierici di sacrestia, secondo le rispettive funzioni. Per le maggiori solennità, si disponeva di un gruppo di cantori professionisti, che sapessero reggere l’incombenza delle esecuzioni complicate e raffinatissime della tradizione liturgica e della musica contemporanea: inizialmente questi cantori erano reclutati tra i chierici stessi a servizio del capitolo, ma col progredire della tecnica polifonica quattro e cinquecentesca si dovette sempre più appoggiarsi a veri e propri professionisti. Questi valenti artisti, assunti con regolare contratto e opportunamente stipendiati, costituivano la base della cosiddetta “cappella musicale” della cattedrale (oggi si direbbe il coro stabile), articolata di solito nei principali registri di voce: basso (o, come dicevano allora, contrabasso), tenore, alto (o anche contralto).

     La mentalità del tempo, del resto, non concepiva in alcun modo l’eventualità di impiegare figure femminili nell’ambito dei riti religiosi: dunque le parti acute dell’intreccio polifonico si consentiva potessero essere eseguite solo dalle voci bianche dei bambini: ciò comportava la necessità ulteriore di coltivare con cura un nutrito gruppo di piccoli cantori (i pueri, che significa appunto bambini), i quali raggiungevano spesso un livello di pratica poco meno che professionale reggendo perfettamente il paragone con i colleghi adulti. Ecco perché il capitolo si doveva preoccupare ancora di mantenere una scuola regolare dove i piccoli chierici potessero essere adeguatamente istruiti nella teoria musicale e nella pratica del canto piano (il cosiddetto “gregoriano”) e polifonico, oltre che nelle materie più consuete della tradizione ecclesiastica, come il latino e il catechismo biblico. La scuola capitolare, in questo modo, offriva la possibilità di avvicendare facilmente le voci che con l’adolescenza si modificavano, mentre preparava ogni anno nuovi chierici di discreta cultura e di sicura fedeltà per i posti del servizio in cattedrale che di volta in volta si rendevano vacanti.

     Ma tutto ciò aveva, naturalmente, un prezzo; e tanto più per il fatto che, con l’andare del tempo e le concussioni degli arroganti canonici, la disponibilità finanziaria capitolare si veniva assottigliando a vista d’occhio, al punto che fu messa a repentaglio l’esistenza stessa di un servizio liturgico dignitoso, di una cappella corale e di una scuola della cattedrale.

     In questo incerto frangente il capitolo risvegliò la sua antica austera dignità e si diede cura di porre argine alla dissipazione del denaro comune nei rivoli dei privati interessi: il risultato fu la nota annessione del beneficio di Cadignano alla mensa capitolare.

 

La “bolla di Cadignano” (1489)

Quasi nulla è possibile affermare sulle condizioni della chiesa di Cadignano fino al momento in cui fu accolta sotto la protezione dei canonici del duomo; sappiamo solo puntualizzare in negativo che essa non appare di pertinenza del capitolo fino al 1489, la data del documento di Innocenzo VIII: non compare, in effetti, nel catalogo delle chiese e cappelle di giurisdizione capitolare che Guerrini ricostruisce sulla base delle bolle dei pontefici Eugenio III (9 settembre 1148), Adriano IV (27 giugno 1159), Alessandro III (10 agosto 1175) e Urbano III (10 dicembre 1186), ripreso da un elenco precedente riconducibile ad una perduta bolla di Onorio II (1125-1130).

     Escludendo la fulminea comparsa del «presbitero Antonio, presbitero ecclesie de Cathegnano» del 1284, la prima menzione della nostra parrocchia, come già rilevava Bonaglia, appartiene al cosiddetto catalogo capitolare del 1410-1412, pubblicato da Guerrini su estratti settecenteschi. Neppure esso fa, però, allusione ad una giurisdizione del capitolo su Cadignano, limitandosi a rilevare l’entità fiscale del beneficio e dei chiericati annessi.

     Nel capitolo relativo alla “Squadra de Quinzano”, una circoscrizione amministrativa civile come molte ne esistevano nel contado, dopo San Zenone di Scarpizzolo e avanti alla pieve di Dello, si legge:

Ecclesia Sanctorum Nazarii et Celsi de Cadegnano, valoris librarum XXXII. Duo clericalia beneficia valoris librarum I soldorum XII pro quolibet.

     Dunque la chiesa dei Santi Nazaro e Celso di Cadignano è estimata per la rendita di 32 lire; vi sono poi annessi due benefici clericali che ammontano ad 1 lira e 12 soldi ciascuno. Si tratta presumibilmente del valore fiscale dei benefici, ossia dell’entità delle imposte che dovevano versarsi alla camera fiscale pontificia: proporzionali alle quote estimate dovevano essere i rendimenti effettivi, che tuttavia non conosciamo in via diretta fino al momento della unione con la mensa capitolare.

     L’atto pontificio è tutt’altro che inedito, poiché fu reso noto da Guerrini, sotto il titolo: “Cadignano - Bolla di Innocenzo VIII che unisce il beneficio parrocchiale alla Mensa comune del Capitolo della Cattedrale per i tre Maestri di Grammatica, di Musica e di Organo”, in margine alla ampia e saccheggiatissima trascrizione della visita pastorale che il vescovo Domenico Bollani compì tra il 1565 e il 1566 a tutta la diocesi bresciana. Il testo estenuante e infarcito di formulario giuridico a dir poco astruso per le nostre orecchie di moderni, è riportato dal trascrittore al 10 novembre del 1489, che è data manifestamente errata, giacché le copie che ne sopravvivono non lasciano dubbio che dati al “quarto Idus maij”, ossia al 12 maggio. Ma poco importa.

     Il vero rilievo del documento, oltre al merito stesso del suo dettato, consiste nelle informazioni preziose che fornisce sulle condizioni del capitolo in quei frangenti di fine secolo e sulle preoccupazioni amministrative e culturali che spinsero i canonici ad un passo non facile come quello dell’annessione di Cadignano. Certo il senso della vicenda va indagato, quasi scavato di tra le sabbie dei formulari sovrabbondanti, in poche sparse parole, decantate dal vocabolario della aulica diplomazia curiale: il risultato è, se non altro, convincente.

     Faticosissima selva di ordini e improperi, e tanto più nel testo latino, che pure abbiamo tentato un po’ arbitrariamente di semplificare: tipico atteggiamento di un’età di transizione, che cerca nello straripare delle parole quello che manca all’effettiva capacità di direzione e di controllo del potere religioso o politico. Eppure, con opportuna dose di pazienza, si possono davvero ritagliare notizie di significativa qualità sulle condizioni del capitolo, e in parte anche del beneficio parrocchiale che a noi preme maggiormente di svelare: quello di Cadignano.

     Al di là delle sonore dichiarazione di principio sulla cura che la santa sede deve avere per la decenza e l’assiduità del culto nella diverse chiese della cristianità, i tratti dell’antica e nobile istituzione capitolare bresciana, così come si delinea tra le righe, mostrano un azzeramento pressoché totale nell’ambito dei dipendenti, che avrebbe dovuto articolarsi in tre settori, secondo l’ordine della gerarchia interna. Mansionari e cappellani erano titolari rispettivamente delle mansionarìe e delle cappellanìe, ossia di benefici sacerdotali perpetui: si trattava di rendite di varia origine ed entità, costituite da antichi testatori ecclesiastici o laici che avevano impegnato parte dei loro beni ereditari per il mantenimento di sacerdoti che celebrassero per sempre messe a suffragio dell’anima loro e dei familiari; la qualifica di beneficio perpetuo indicava che il conferimento della titolarità da parte del capitolo avveniva a tempo indeterminato, di solito fino alla morte del titolare o alla spontanea rinuncia del servizio e della rispettiva rendita. Ultimissimo grado della gerarchia capitolare era costituito dai «clerici benefiati qui [...] divinis deserviant officiis», ossia i chierici beneficiati che fungono da inservienti per le sacre liturgie: i servi di chiesa, insomma, che dovevano comunque essere tutti introdotti nel clero almeno al livello degli ordini minori, che un tempo erano numerosi: ostiario, lettore, esorcista, accolito, suddiacono.

     I canonici, che per parte loro occupavano la zona superiore della gerarchia capitolare, godendo le prebende più redditizie e rivestendo di norma gli ordini maggiori di diacono o presbitero, ma spesso anche di vescovo, avrebbero dovuto essere in numero di 19 e tutti residenti, vale a dire con l’obbligo di abitare nella casa canonicale, o quanto meno dentro le mura cittadine, per presenziare ogni giorno all’ufficio divino ed alla messa capitolare; erano in realtà gravemente assenteisti, anche se è ad essi, o forse ai dignitari responsabili, che si attribuisce l’iniziativa della petizione al pontefice, da cui parte l’intera vicenda.

     Non siamo del tutto all’oscuro della vicenda che precedette l’atto pontificio, poiché alcune carte civiche ci presentano, il 31 marzo 1489, una pubblica assemblea in cui il preposito del duomo don Silvestro del Monte, portavoce dei canonici, esponeva al consiglio civico un programma di riforma della mensa capitolare espresso in questi termini:

a) erigere una nuova mensa, con le cui rendite sovvenzionare «organista vnus optimus qui pulsare habeat organa ipsius ecclesie Maioris» [un ottimo organista che debba suonare l’organo della chiesa cattedrale]; inoltre «vnus cantor excellens qui canere et docere habeat clericos et alios ad Diuini cultus ornatum in predicta ecclesia» [un cantore professionista che debba cantare ed insegnare canto ai chierici e agli altri inservienti nella suddetta chiesa]; infine “vnus Gramatice professor qui docere habeat XII clericos” (un professore di latino che debba far lezione a 12 chierici);

b) quale fondamento di tale mensa, disporre del «Beneficium Sancti Syrij super mercato nouo» [beneficio di San Siro sul Mercato Nuovo], vacante per la morte del titolare don Filippo de Schilinis e spettante per diritto di collazione al capitolo stesso, anche se fraudolentemente attribuito dal vescovo d’allora ad uno straniero.

     L’assottigliamento pauroso in cui erano precipitate le rendite capitolari consigliava le autorità per un verso a non forzare il gravame sulle entrate consuete e tradizionali dell’ente ecclesiastico, per l’altro a ricercare con acume da ragionieri fonti di reddito sicure ed alternative, che salvassero la violata dignità del culto in duomo e insieme l’ombrosa gelosia del privilegio economico della aristocrazia canonicale. La situazione si presentò da sola, o piuttosto fu lungamente studiata a tavolino, come mostrerebbero alcune carte coeve da cui si desume una insistente vertenza che oppose i superiori del capitolo ad un potente e avido prelato bresciano del tempo, il canonico, poi vescovo di Lesina in Dalmazia, Bernardino Faba, che non voleva mollare i piccoli e grandi privilegi di cui si era impadronito e che utilizzava come efficace strumento di clientelismo; ma non è questo il luogo per diffonderci sul merito della questione.

     Ci limitiamo alle osservazioni strettamente inerenti al nostro assunto. Due canonici in carica, oltre alle loro legittime prebende capitolari, godevano i benefici di due diverse chiese della diocesi bresciana: don Abramino de Bressanis era rettore della chiesa parrocchiale dei Santi Nazaro e Celso di Cadignano; il confratello don Francesco de Franciis da Orzinuovi possedeva invece la titolarità della piccola chiesa di San Siro in Mercato Novo a Brescia. La chiesa, non più esistente dal principio del secolo scorso, sorgeva sul fronte meridionale della piazza di Brescia oggi intitolata a Tebaldo Brusato. Documentata verso la metà del XII secolo, era già a quel tempo di proprietà del capitolo, assieme ad alcune case di abitazione che sorgevano dietro di essa, le quali, grazie agli affitti, garantivano alla canonica la piccola entrata di 24 fiorini d’oro rilevata dalla bolla.

     Con un atto conforme al diritto ecclesiastico, per il tramite del loro procuratore legale don Pietro de Leonibus, anch’egli canonico bresciano, i due prelati rinunciavano spontaneamente al godimento dei rispettivi benefici nelle mani del pontefice in persona, il quale in questo modo poteva disporne a sua discrezione. L’atto, per noi oggi abbastanza incomprensibile, era fondamentale poiché almeno il beneficio di San Nazaro era di collazione dell’ordinario diocesano, cioè in condizioni normali sarebbe dovuto spettare al vescovo di Brescia e non al papa attribuirne il godimento in caso di vacanza del titolare; ma probabilmente il vescovo dell’epoca non aveva alcuna intenzione di acconsentire all’unione auspicata dal collegio capitolare, il quale ricorse così, con un espediente perfettamente legittimo, all’autorità suprema.

     Tra le farraginosità del dettato curiale si riescono a distinguere anche le precise condizioni giuridiche e i dati dell’estimo patrimoniale dei due benefici: la piccola chiesa di San Siro era di collazione capitolare e priva di obblighi di cura d’anime, dunque era una semplice cappella del capitolo e non una parrocchia, a differenza di San Nazaro di Cadignano, che anzi in quasi tutto il documento è chiamata parochialis senz’altro. Un dato, questo, essenziale per noi, in quanto ci garantisce che a quell’epoca la chiesa cadignanese godeva, e forse non da poco, della parrocchialità, cioè dell’autonomia dalla sua pieve matrice: con Guerrini possiamo consentire nell’ipotesi, pur non attestata da documenti, che all’origine Cadignano dipendesse dalla pieve di Oriano; non si può altrettanto condividere l’affermazione che la sua indipendenza conseguisse all’annessione alla mensa del capitolo, vista la perentorietà con cui l’autorità pontificia riconosce l’identità parrocchiale della chiesa cadignanese, se non altro dal momento in cui ne ebbe titolo il canonico Abramino de Bressanis, che in quell’atto vi rinunciava.

     Al modesto valore patrimoniale di San Siro in città, valutata tradizionalmente 24 fiorini d’oro de camera, facevano riscontro i 170 fiorini della rendita di Cadignano; non è invece del tutto chiaro a cosa alluda l’altro valore di 280 fiorini «mense predictorum aliorum eidem mense annexorum» [della mensa dei predetti altri annessi alla mensa medesima]: forse rappresentava la rendita complessiva della mensa canonicale prima dell’annessione dei due ulteriori benefici.

     La scarsa entrata di San Siro al Mercato Novo era forse la controprova di una semplice volontà di ripristinare antichi diritti usurpati al capitolo da esponenti della borghesia arrivista e rampante dell’ultimo ‘400, ma i 170 fiorini censiti per Cadignano avevano uno scopo degnissimo e mirato: provvedere al meglio ai bisogni immediati del capitolo e dei canonici e far sì che essi ottemperassero «plus solito» al dovere di residenza. Certamente; ma il punto scottante era un altro: che i canonici procurassero di assumere (habere) per la chiesa cattedrale alcuni chierici, e in particolare tre professionisti (magistros): uno esperto di musica corale (in cantu), uno di lettere latine (in gramatica, che è vocabolo specifico per indicare l’insegnamento della lingua e letteratura latina nella scuola elementare), ed un organista (organistam), i quali partecipino insieme ai canonici alle officiature divine e possano istruire i chierici del duomo; i canonici, per parte loro, si impegnassero a compensarli a titolo di stipendio fisso («de alicuius subuentionis auxilio providere») con parte delle rendite delle due chiese. Naturalmente il tutto a lode e gloria della chiesa maggiore bresciana e della santa chiesa universale.

     Così, dunque, l’autorità apostolica sanciva l’unione del beneficio della chiesa parrocchiale dei Santi Nazaro e Celso di Cadignano alla mensa capitolare del duomo di Brescia, che prendeva la parrocchia sotto tutela, con l’obbligo di stipendiarvi permanentemente un sacerdote qualificato che officiasse la chiesa, amministrasse i sacramenti ed esercitasse la cura d’anime dei parrocchiani del posto in qualità di cappellano vicario del capitolo e rettore della chiesa. Ciò è documentato dai registri capitolari a partire almeno dal 1499, con un ritardo che, se non è del tutto imputabile allo smarrimento dei registri precedenti, dovrebbe attribuirsi alla vertenza giudiziaria che colpì i canonici in seguito alla bolla di Innocenzo VIII, da parte del canonico Faba, il quale ostinatamente protestava il suo diritto sul beneficio di San Siro.

     La questione si dovette risolvere negli ultimi anni del secolo; e della chiesetta cittadina, in effetti, non si parla più: tant’è che la bolla del 1489 nei documenti successivi verrà denominata sempre e solo la “bolla di Cadignano”, tout cour.

© 2008 - TerrakCiviltà

a cura di A. Barbieri & T. Casanova

aggiorn.03/01/2010